Le due prestazioni, pur potendo essere richieste con un’unica domanda e giudicate da un’unica commissione sanitaria, restano ben distinte: la prima (invalidità civile) consente di ottenere un giudizio di menomazione fisica o psichica espresso in percentuale e potrebbe dar diritto ad una prestazione economica. La seconda (handicap e/o più semplicemente Legge 104), invece, dà diritto a benefici amministrativi e non economici, quali i permessi retribuiti, l’acquisto auto con iva agevolata, ecc. …
Sono prestazioni ben distinte ma, in taluni casi cumulabili. Ed, infatti, ove venisse riconosciuta al disabile una invalidità pari al 100% questi potrebbe cumulare la prestazione economica da invalido civile con quella dell’assegno ordinario di invalidità (A.O.I.) detto anche “pensione I.O.”. Quest’ultima prestazione viene erogata in caso di riconoscimento di inabilità lavorativa superiore ai due terzi (dal 67% in su) ma l’invalido deve aver maturato almeno 5 anni di contribuzione piena di cui 3 negli ultimi 5 anni. A differenza dell’invalidità civile che ha un importo fisso (per l’anno 2021 pari ad € 287,09) l’Assegno Ordinario di Invalidità ha un importo commisurato con i contributi versati.
Per il riconoscimento dell’invalidità civile il primo passaggio da compiere è rivolgersi al medico di base per il rilascio del certificato telematico di invalidità civile (ed eventualmente anche della 104). Successivamente recarsi con detto certificato presso un Ente di Patronato di fiducia per l’invio telematico ad INPS della domanda (all’interno del nostro Studio vi è un Patronato ed un CAF). La gestione della pratica transiterà da INPS all’ASL di appartenenza in quanto, competente per la valutazione medica in prima istanza, è la Commissione Medica ASL.
Se la Commissione riconosce un’invalidità superiore ai tre quarti (dal 74% in su) si ha (dico meglio, si potrebbe avere) diritto ad una prestazione economica (di € 287,09 nel 2021) nel rispetto dei limiti reddituali.
La Legge italiana prevede che in caso di riconoscimento di una invalidità compresa tra il 74% ed il 99% il disabile in età lavorativa (tra i 18 ed i 67 anni) ha diritto all’Assegno Mensile di Assistenza, ma solo quando il suo reddito personale non supera la soglia limite di € 4.931,29 (per l’anno 2021). Questo in quanto il Legislatore ha voluto prevedere una prestazione assistenziale (da questo il termine di Assegno Mensile di Assistenza) solo per coloro i quali siano inoccupati o con un reddito molto basso (anche derivante da locazioni, affitti, divisione utili societari, …). In tali casi l’importo mensile spettante è pari ad € 287,09 riconosciuto per 12 mensilità.
Nel caso di riconoscimento di una invalidità pari al 100% (inabilità assoluta) in età lavorativa (tra i 18 ed i 67 anni) si ha diritto ad un assegno di € 287,09 corrisposto per 12 mensilità, ma vi è un limite reddituale (personale) da non superare pari ad € 16.982,49. Ma attenzione!!! Se sei dipendente privato ed hai almeno 5 anni di contribuzione nell’intero arco lavorativo e tre anni di contribuzione negli ultimi 5 anni puoi aver diritto all’Assegno Ordinario di Invalidità, cumulabile con l’assegno di invalidità civile (chiamato pensione di inabilità).
I minorenni riconosciuti invalidi (non vi è per i minorenni una percentuale di invalidità) hanno diritto all’erogazione dell’Assegno di Indennità di Frequenza, pari ad € 287,09; nel caso la menomazione sia di entità molto grave si ha diritto all’indennità di accompagnamento (pari ad € 522,10 per l’anno 2021), non cumulabile con l’assegno per Indennità di Frequenza. Per il riconoscimento di tali prestazioni è necessario rivolgersi al proprio pediatra di base che predisporrà il certificato per Invalidità Civile e successivamente bisognerà rivolgersi ad un Patronato per l’invio telematico della domanda (all’interno del nostro Studio vi è un Patronato ed un CAF).
Anche per l’erogazione dell’Assegno per INDENNITA’ DI FREQUENZA la Legge Italiana ha previsto un limite reddituale di € 4.931,29. Ma attenzione!!! Tale limite reddituale è esclusivamente personale del minore e, quindi, non va confuso con i redditi dei genitori del bimbo disabile!
L’assegno di Indennità di Frequenza viene corrisposto da INPS in genere per 9 mensilità (non viene corrisposto nei mesi di luglio, agosto e settembre) a meno che il minore non frequenti centri diurni di recupero accreditati e/o convenzionati.
L’Assegno per Indennità di Frequenza non è cumulabile con l’indennità di accompagnamento per il minore.
In caso di superamento del limite di età di 67 anni, per aver diritto ad un beneficio economico da invalido civile, non è sufficiente vedersi riconoscere una invalidità pari al 100% in quanto la Legge Italiana non riconosce benefici agli invalidi 100% ultra 67enni. Per poter godere di una prestazione economica la Commissione medica deve riconoscere all’invalido ultra 67enne l’indennità di accompagnamento (“invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita”).
Se la commissione Medica ha riconosciuto una menomazione pari od inferiore al 100% ma ritieni che tale giudizio sia ingiusto in quanto il disabile “non è in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita”, l’unica via percorribile è il ricorso giudiziario. Per tale ricorso devi essere supportato necessariamente da un legale di fiducia che dovrà essere esperto in materia. Il ricorso prende le forme di un Accertamento Tecnico Preventivo, ossia si chiederà al Giudice fin dalla prima udienza di nominare un Medico di fiducia del Tribunale che vada a giudicare le menomazioni del disabile esprimendo un giudizio definitivo sull’invalidità, eventualmente ribaltando il giudizio della Commissione Medica.
L’indennità di accompagnamento è un sussidio economico di € 522,10 corrisposto per 12 mensilità a prescindere dall’età e dal reddito del disabile. Per l’ottenimento dello stesso, il disabile non deve essere in grado di svolgere in autonomia gli atti quotidiani della vita o i compiti propri della sua età. In linea di massima, le menomazioni che consentono la concessione di tale assegno sono quelle di natura neurologica (alzhaimer, parkinson, demenza senile, schizofrenia…) o deficit gravi di deambulazione che non permettono di camminare autonomamente se non con l’ausilio di un girello (non è sufficiente riuscire a camminare con un bastone o con un tripede).
Le erogazioni degli assegni derivanti da invalidità civile decorrono sempre dal mese successivo alla presentazione della domanda, a prescindere dalla data della visita presso la Commissione Medica.
Non esiste, nonostante le dicerie popolari, questa forma di sussidio. Questo viene confuso con il c.d. ANF INABILE, ossia un assegno per nuclei familiari ove viva un componente inabile (inabile assoluto al lavoro, a prescindere dall’età). Solo alcune categorie di lavoratori e/o pensionati hanno diritto a tale sussidio, stessa cosa per le vedove o i vedovi di determinate categorie di lavoratori. L’importo di tale assegno varia a seconda del reddito.
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